Tecnologie per la sostenibilità
Oltre l'architettura
Comunità Energetiche Rinnovabili
Prima di iniziare va chiarita una questione fondamentale. Le prime comunità energetiche rinnovabili sono nate ormai molti anni fa.. quindi non ci stiamo inventando niente di nuovo. Vi chiederete perché allora tutti ne stiano parlando negli ultimi mesi… Semplicemente perché a partire dall’8 aprile 2024 sono aperti i portali GSE (Gestore dei servizi energetici italiano) attraverso cui richiedere incentivi e contributi.
Bene. Ora che abbiamo capito qual’è la situazione, iniziamo dai concetti di base per poi andare a vedere chi può accedere ad incentivi e contributi e soprattutto quali sono i vantaggi.
![Vantaggi Comunità Energetiche Rinnovabili](https://www.arch-es.it/wp-content/uploads/2024/04/vantaggi-CER-1-1.jpg)
Spingere sullo sviluppo delle comunità energetiche significa investire per passare da un modello di produzione e utilizzo di energia basato sulle fonti fossili non rinnovabili (come carbone, petrolio e metano) ad un modello basato su fonti di energia rinnovabile (come fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermico) che favorisce e incentiva il consumo di energia autoprodotta in loco.
Questa transizione energetica comporta da un lato lo sviluppo un modello più sostenibile ed efficiente, che riduce l’impatto ambientale delle aziende e delle famiglie che fanno parte della comunità energetica; inoltre, una maggiore indipendenza energetica porta a vantaggi di natura economica, con una riduzione delle spese in bolletta e una riduzione degli effetti legati alle fluttuazioni del mercato dell’energia.
Parliamo quindi di nuovi impianti di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o di ampliamenti di impianti esistenti, per i quali ci sono due diverse misure di finanziamento a cui si può avere accesso:
- una tariffa incentivante (in conto esercizio) dell’energia elettrica, che equivale a uno sconto in bolletta;
- un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 40% rispetto alle spese ammissibili, grazie ai fondi del PNRR.
I soggetti che possono accedere alla tariffa incentivante sono:
- l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
- il gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, chiamati anche sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
- la comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER).
Invece, il contributo a fondo perduto può essere richiesto solamente da:
- il gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile;
- la comunità energetica rinnovabile (CER).
Vediamo nello specifico le definizioni di questi tre soggetti.
Una comunità energetica rinnovabile CER è un soggetto giuridico e i tre punti fondamentali che la definiscono sono:
- partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed è effettivamente controllata da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica rinnovabile;
- gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla CER non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
- l’obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile, a differenza della CER, è un insieme di almeno 2 autoconsumatori che si trovano nello stesso edificio. L’esempio più classico è quello di un condominio, dove viene installato in copertura un unico impianto fotovoltaico con accumulo, che serve tutti i condòmini.
L’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza è un unico soggetto, titolare di un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile che, attraverso la normale rete di distribuzione, utilizza virtualmente quell’energia autoprodotta in una sede diversa.
![Comunità Energetiche Rinnovabili](https://www.arch-es.it/wp-content/uploads/2024/04/CER-1.jpg)
La tariffa incentivante
Prima di effettuare la richiesta per la tariffa incentivante tramite portale del GSE, la CER deve essere già costituita, inoltre alcuni dei requisiti fondamentali che gli impianti di produzione della CER devono rispettare sono:
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
- avere potenza massima di 1 MW;
- essere entrati in esercizio non prima del 16 dicembre 2021 (se entrati in esercizio prima del 24/01/2024 deve essere prodotta della documentazione specifica);
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa devono rispettare dei criteri specifici;
- nel caso di impianti fotovoltaici devono essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione.
Il contributo a fondo perduto
Anche per richiedere il contributo a fondo perduto la CER deve essere già costituita e altri requisiti indispensabili sono:
- il soggetto deve essere ubicato in un comune con non più di 5.000 abitanti (secondo ultimo aggiornamento ISTAT disponibile);
- l’impianto di produzione deve essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento di uno esistente e deve avere potenza non superiore a 1 MW;
- i membri della CER e gli impianti di produzione devono essere connessi tutti alla medesima cabina primaria;
- la data di avvio lavori deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo e la data di entrata in esercizio dell’impianto deve essere entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non successiva al 30 giugno 2026.
Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (per esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo (batterie);
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle CER;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
- direzioni lavori, sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le spese di cui alle lettere da 6 a 9 sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Facciamo un esempio pratico.
Se ho un impianto di 100 kW, la spesa massima ammissibile è di 1.200 €/kW x 100 kW, quindi è pari a 120.000 €. Potrò ricevere al massimo il 40% di questa cifra, quindi posso essere rimborsato al massimo di 48.000 €, ricordando di tenere in considerazione il massimale fissato al 10% sul totale di spesa effettivo ammesso per le categorie dalla 6 alla 9.
Desideri accedere alla tariffa incentivante o al contributo a fondo perduto? Contattaci.
Possiamo capire insieme qual è la forma più adatta a te o alla tua azienda e accompagnarti passo passo lungo l’iter per accedere agli incentivi e avviare la pratica edilizia più adatta.
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